Esame di Stato Primo Ciclo

Normativa di riferimento

Ammissione
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, previo accertamento della frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina – o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente – e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.
Riferimenti normativi:
a) ammissione all’esame di Stato: cfr. articolo 11, comma 4-bis, del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni
b) giudizio di idoneità: cfr. art. 11, comma 4-bis, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni
c) Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3, comma 2

Modalità di svolgimento
L’Esame di Stato di I ciclo verte su 4 prove scritte (tema di italiano, prima – e seconda – lingua comunitaria, prova di matematica e scienze), prova INVALSI e colloquio orale.

Punteggio finale

Il punteggio finale dell’Esame di Stato del Primo ciclo viene calcolato sulla base della media (aritmetica) di:
– tutte le prove scritte, compresa quella nazionale
– colloquio pluridisciplinare
– giudizio di idoneità (che rappresenta il curricolo dell’alunno).

Il punteggio deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10).

Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8.

Esami di Stato 2021, online la pagina dedicata alle prove di giugno

Protocollo per la Valutazione di Istituto 2018-2021